[ Salta il menu e vai direttamente al contenuto ]

Torna alla pagina precedente:

[ Torna all'inizio della pagina ]


I diritti durante la gravidanza

GAZZETTA UFFICIALE 20 OTTOBRE 1998 N. 245 DECRETO 10 SETTEMBRE 1998 AGGIORNAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 1995 CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 14 APRILE 1984 RECANTE PROTOCOLLI DI ACCESSO AGLI ESAMI DI LABORATORIO E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE PER LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA ED A TUTELA DELLA MATERNITA'.

Sintesi dei contenuti del provvedimento:

Art. 1. [Sono concesse dal SSN]:

1. Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (d.s.e l.) e le altre prestazioni specialistiche (pr.spec.) indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche.

2. La prescrizione delle prestazioni di d.s.el. e delle altre pr. Spec. e' effettuata dai MMG o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista e' obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C.

Art. 2. Esenzione spesa:

1. Tests preconcezionali per difetti genetici su prescr. Specialistica, in caso di anamnesi positiva per rischio fetale :

2. Prestazioni necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.

3. Prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C, prescritte dallo specialista. E' necessario indicare la diagnosi o il sospetto.

[ Torna all'inizio della pagina ]


[ Torna all'inizio della pagina ]