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D.G.R. n. 73-13176 del
26.07.2004
Aggiornamento del
nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, dalle
strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture sanitarie e dai
professionisti privati accreditati e provvisoriamente accreditati.
La Giunta Regionale con provvedimento n. 105-20622 del 30
giugno 1997 e s.m.i., ha approvato in sede di prima applicazione, quale
recepimento del D.M. 22 luglio 1996, il nomenclatore tariffario regionale delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del
servizio sanitario regionale.
Il
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001
definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurarsi
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Con
deliberazione n. 57-5740 del 3 aprile 2002, la Giunta Regionale ha dato
attuazione al D.P.C.M sopraccitato individuando tra l’altro i criteri e le
modalità di applicazione nonché le modalità di fruizione delle prestazioni
ambulatoriali rese nell’ambito delle strutture di emergenza e urgenza.
Il D.M. 15 aprile 1994 recante "Determinazione dei
criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", in particolare l’art. 3, al
comma sei, prevede che le Regioni, con periodicità almeno triennale, provvedano
all’aggiornamento delle tariffe tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e
delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.
Si rende necessario procedere alla revisione del
nomenclatore ambulatoriale sia dal punto di vista tariffario che rispetto alle
specificità di erogazione di particolari categorie di prestazioni, anche in
rapporto al livello qualitativo oggi assicurato dalla rete dei servizi sanitari
ambulatoriali piemontesi.
In particolare la revisione tiene conto in via prioritaria
della necessità di incentivare l’assistenza specialistica ambulatoriale in
alternativa al regime di ricovero, come peraltro si evince dai vari
provvedimenti della Giunta Regionale assunti nel corso dell’ultimo biennio per
una razionalizzazione delle attività sanitarie secondo criteri volti a
garantire al meglio la salute dei cittadini e ricercare una maggiore efficienza
nella prestazione delle cure unitamente alla appropriata erogazione delle
prestazioni stesse.
Sono state effettuate analisi e verifiche su alcune branche
del nomenclatore ricorrendo al contributo di gruppi di lavoro regionali ed
utilizzando lavori tecnico scientifici già esistenti per alcuni settori
specialistici.
Si
è ritenuto pertanto di valutare la peculiarità nonché la rilevanza clinica di
una prestazione nel caso in cui si è previsto l’inserimento, mentre si è
proceduto per accorpamenti piuttosto che per suddivisione delle prestazioni già
in elenco, per determinate prestazioni che possono essere effettuate in
relazione a profili di trattamenti predefiniti.
Alla
luce delle suesposte considerazioni, si è ritenuto di includere nel nomenclatore
tariffario ulteriori prestazioni diagnostiche e terapeutiche eseguibili in
regime ambulatoriale, sia al fine di ridurre il ricorso alla ospedalizzazione,
e quindi migliorare l’appropriatezza del ricovero, sia al fine di descrivere in
modo puntuale l’attività ambulatoriale svolta sul territorio regionale. A tal
fine tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera “I”, conformemente
alle indicazioni ministeriali. Le prestazioni che invece sono state
contrassegnate con la lettera “A”, sono il risultato di accorpamento di altre
prestazioni esistenti nel nomenclatore, riferite a profili di trattamento
predefiniti.
Per alcune prestazioni, si è proceduto all’individuazione di
ulteriori linee guida clinico-diagnostiche regionali, come ampliamento delle
note esplicative nazionali, (prestazioni
contrassegnate con il simbolo "*"), finalizzate a rendere più
agevole una identificazione univoca delle stesse nonché alla modifica della
dizione di prestazioni presenti nel nomenclatore regionale.
Si ribadisce che le
prestazioni contrassegnate con la lettera "R" sono erogabili solo
presso ambulatori specialistici specificatamente riconosciuti e abilitati dalla
Regione per l'erogazione di tali prestazioni.
E’ stata inoltre
individuata, nell’allegato 1), la branca specialistica di “Neuropsichiatria
Infantile” indicata con il codice “33”, in quanto disciplina
medico-specialistica complessa con aree
di intervento multiple e considerata la peculiarità dell’attività inserita esclusivamente
nella rete dei servizi pubblici in virtù di una programmazione regionale
ventennale. In tale branca sono state fatte confluire parte delle prestazioni
già previste dalle branche 40 (psichiatria) e 56 (recupero e rieducazione
funzionale), al fine di dare una connotazione specifica a tale attività e con
l’indicazione per alcune prestazioni di specifiche linee guida regionali.
L’inserimento della branca è anche determinata dalla attivazione di una
raccolta dati epidemiologica regionale il cui obiettivo è riconoscere i
percorsi dei piccoli pazienti e che, pertanto, relaziona le diagnosi alle
tipologie precise di interventi, in cui risulta fondamentale avere un quadro
effettivo delle prestazioni svolte dalle varie figure professionali del
servizio.
Le
tariffe vigenti del nomenclatore regionale sono quelle individuate con la
citata deliberazione n. 105-20622 del 30 giugno 1997, che nel corso degli anni
non hanno subito incrementi. Con il presente provvedimento si intende procedere
all’adeguamento delle tariffe delle prestazioni, che prende in considerazione
tutti i processi inflattivi intervenuti nel corso degli anni, inclusi i rinnovi
dei contratti del personale medico e non medico, dove l’incidenza delle risorse
impegnate ovvero l’incidenza delle innovazioni tecnologiche non trova riscontro
con gli importi attualmente applicati. Le tariffe così determinate si
incrementano in misura diversificata tenuto conto della tipologia delle
prestazioni e delle modalità di erogazione.
La
revisione tariffaria ha prodotto altresì anche abbattimenti tariffari che
possono riferirsi a due tipologie. Per alcune prestazioni, ritenute non più
consone dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia, si è proceduto ad
un forte abbattimento della tariffa, in questo caso mantenendola inalterata
anche nelle tre fasce di accreditamento. Per altre prestazioni si è invece
operato un abbattimento più limitato perchè risultava necessario significare la
necessità di un graduale superamento nell’erogazione, considerato il non più
ottimale, e quindi a forte rischio di inappropriatezza, collegamento tra quesito e procedura
diagnostica; in altri casi, invece, la riduzione tariffaria è la
conseguenza di una migliore efficienza
nell’utilizzo stesso della tecnica diagnostica.
Le
tariffe individuate e proposte con il presente provvedimento sono applicate
alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate e sono quelle
utilizzate per il sistema tariffario delle strutture private accreditate nella
fascia A.
In
analogia a quanto previsto già per i ricoveri, la tariffa delle prestazioni
ambulatoriali prevista per la fascia A di accreditamento viene abbattuta
dell’8% e del 15% per le prestazioni erogate dalle strutture private
accreditate rispettivamente in fascia B e in fascia C.
Le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con le relative tariffe,
da riconoscere alle strutture sanitarie ed ai professionisti privati
provvisoriamente accreditati, sono indicate nell’allegato 3).
La
tariffa delle visite specialistiche: visita
breve o di controllo (codici 89.01, 94.12.1), visita generale o prima
visita (codici 89.7, 89.13, 89.26, 95.02), anamnesi e valutazione definite complessive (codice 89.03),
specifica delle branche di nefrologia, di medicina nucleare, di oncologia e di
radioterapia, viene individuata rispettivamente in € 20,00, € 30,00 ed € 40,00.
Per tali tipi di prestazione non viene operato l’abbattimento tariffario
previsto per le fasce di accreditamento B e C.
Le
tariffe delle prestazioni di laboratorio saranno ulteriormente riviste in
funzione del riordino normativo della materia previsto per le strutture private
relativamente all’ampliamento dei punti
prelievo, alla formulazione del regolamento dell’istituto del consorziamento,
nonché alla revisione della legge regionale 55/87.
Il nomenclatore tariffario regionale viene articolato nei
seguenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale:
-
Allegato
1): Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di
laboratorio e relative tariffe, elencate secondo le branche specialistiche di
riferimento, e corredate da ulteriori note esplicative e linee-guida
clinico-diagnostiche regionali (colonna: modalita’ di rilevazione e linee-guida
nazionali e regionali), da riconoscere agli erogatori pubblici ed equiparati,
nonché alle strutture sanitarie ed ai
professionisti privati accreditati, secondo la fascia di accreditamento, a fronte delle prestazioni rese;
-
Allegato 2): Prestazioni
di assistenza specialistica non classificabili come ambulatoriali, in quanto erogabili solo a pazienti gia’ in regime
di ricovero o prestazioni riferite a particolari attivita’ svolte in attuazione
di funzioni specificatamente attribuite (Cardiologia, Gastroenterologia,
Radiologia interventistica, Radioterapia, Dietetica e nutrizione clinica, esami
di laboratorio analisi). Ciò al fine di una valorizzazione per una corretta contrattazione tra Aziende
Sanitarie, nonche’ per un monitoraggio regionale sull'attività resa dai servizi
pubblici;
-
Allegato 3): Prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica
strumentale e di laboratorio, elencate secondo le branche specialistiche di
riferimento e corredate da ulteriori note esplicative e linee-guida
clinico-diagnostiche regionali, da riconoscere alle strutture sanitarie ed ai
professionisti privati provvisoriamente accreditati a fronte delle prestazioni
rese.
Nelle more di ulteriori valutazioni che saranno
effettuate al riguardo per l’anno 2005, viene stabilito che le tariffe del
nomenclatore ambulatoriale attualmente in vigore, unitamente alle tariffe
previste per le nuove prestazioni, indicate nell’allegato 4), al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ed elencate secondo le
branche specialistiche, sono le tariffe di riferimento per la determinazione
degli importi in ordine alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria da
parte dei cittadini.
In attuazione di quanto previsto da
D.P.C.M. 29.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) e
conseguente D.G.R. n. 49-6478 dell’1.7.2002 sulle linee guida e percorsi
terapeutici per attività ambulatoriale di riabilitazione, tenuto conto anche
dei risultati del monitoraggio 2003 sull’applicazione della predetta D.G.R., si
ritiene di dover procedere alla modifica delle modalità di utilizzo del
ricettario regionale, prevedendo per la branca 56 la prescrivibilità per
singola ricetta di massimo tre tipologie di prestazione per non oltre 12 sedute
ciascuna, a decorrere dalle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2005.
In merito all’aggiornamento
del nomenclatore tariffario regionale, il Consiglio Regionale di Sanità ed
Assistenza ha espresso parere favorevole in data 18 febbraio 2004.
Sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate, il Relatore
propone alla Giunta Regionale l'approvazione dell’aggiornamento del
nomenclatore tariffario regionale con decorrenza 1° ottobre 2004.
La Giunta Regionale, udito il Relatore,
visto il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto il D.M. 15/4/1994;
visto il D.M. 22/7/1996;
vista la D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 22-22604 del 06.10.1997;
visto il D.P.C.M.
29.11.2001;
vista la D.G.R. n. 57-5740 del 3 aprile 2002;
vista la D.G.R. n. 49-6478 del 1 luglio 2002;
a voti unanimi resi nelle forme di legge,
d e l i
b e r a
per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare
l’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni
specialistiche che vengono effettuate a livello ambulatoriale e non
ambulatoriale o riferite a particolari attività, erogabili nell'ambito del
S.S.R., con la relativa regolamentazione e prescrizione, come emerge dagli
Allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale:
-
Allegato 1): comprende
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la
diagnostica strumentale e di laboratorio e relative tariffe, elencate secondo
le branche specialistiche di riferimento, e corredate da linee-guida nazionali
e regionali e da indicazioni sulle modalità di rilevazione, da riconoscere agli
erogatori pubblici ed equiparati (colonna 1), nonchè alle strutture sanitarie
ed ai professionisti privati accreditati secondo la tipologia di accreditamento
(colonna 1 per la fascia A, colonna 2 per la fascia B e colonna 3 per la fascia
C), a fronte delle prestazioni rese;
- Allegato
2): comprende le prestazioni di assistenza specialistica non classificabili
quali "ambulatoriali", in quanto erogabili solo a pazienti già in
regime di ricovero o riferite a particolari attività svolte in attuazione di
funzioni specificatamente attribuite;
- Allegato
3): comprende le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi
compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, elencate secondo le
branche specialistiche di riferimento e corredate da ulteriori note esplicative
e linee-guida clinico-diagnostiche regionali con le relative tariffe, da
riconoscere alle strutture sanitarie ed
ai professionisti privati provvisoriamente accreditati a fronte delle
prestazioni rese;
- di stabilire, nelle more di ulteriori valutazioni
che saranno effettuate al riguardo per l’anno 2005, che le tariffe del
nomenclatore ambulatoriale attualmente in vigore, unitamente alle tariffe
previste per le nuove prestazioni, indicate nell’allegato 4), al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ed elencate secondo le
branche specialistiche, sono le tariffe di riferimento per la determinazione
degli importi al fine della individuazione della quota di partecipazione alla
spesa sanitaria da parte dei cittadini;
-
di stabilire che la branca di Neuropsichiatria Infantile (cod. 33), individuata
nell’allegato 1 al presente provvedimento, è attività peculiare ed esclusiva
della rete pubblica ed il relativo nomenclatore trova collocazione per la
necessità di raccolta dati epidemiologica regionale il cui obiettivo è
riconoscere i percorsi dei piccoli pazienti e che, pertanto, relaziona le
diagnosi alle tipologie precise di interventi, in cui risulta fondamentale
avere un quadro effettivo delle prestazioni svolte dalle varie figure
professionali del servizio;
- di stabilire che, in attuazione di
quanto previsto da D.P.C.M. 29.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di
assistenza) e conseguente D.G.R. n. 49-6478 dell’1.7.2002 sulle linee guida e
percorsi terapeutici per attività ambulatoriale di riabilitazione, tenuto conto
anche dei risultati del monitoraggio 2003 sull’applicazione della predetta
D.G.R., la prescrivibilità per la branca 56 è limitata ad un massimo di tre
tipologie di prestazioni per singola ricetta per non oltre 12 sedute ciascuna,
a decorrere dalle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2005;
- di stabilire che i
nomenclatori tariffari di cui agli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento,
vengono assunti dalle Aziende Sanitarie pubbliche ed equiparate, quale
riferimento per la stipula di contratti tra le medesime, per attività non
oggetto di compensazione finanziaria a seguito di mobilità sanitaria;
- di stabilire che le prestazioni di cui agli Allegati 1, 2
e 3, costituiscono il livello di assistenza specialistica erogabile nell'ambito
del S.S.R.;
- di precisare che, al fine dell'applicazione dei limiti di
prescrivibilità per ricetta, gli allegati 1 e 3 al presente provvedimento
classificano per branca le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale;
- di disporre che il nomenclatore tariffario di cui agli
Allegati 1, 2, 3 e 4, al presente provvedimento, del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale, entrerà in vigore dal 1° ottobre 2004;
-
di stabilire infine che le tariffe delle prestazioni di laboratorio saranno
riviste in funzione del riordino normativo della materia previsto per le
strutture private relativamente
all’ampliamento dei punti prelievo, alla formulazione del regolamento
dell’istituto del consorziamento, nonché alla revisione della legge regionale
55/87.
La presente deliberazione sarà pubblicata, comprensiva della
premessa e degli allegati, sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 65 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
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