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Estratto dal Regolamento di Pubblica Tutela (Titolo III, Procedura di riesame delle istanze, Commissione Mista Conciliativa: disciplina di funzionamento: articoli 11, 12, 13)
Nei casi in cui l'utente si dichiari insoddisfatto degli esiti prodotti a seguito dell'indagine condotta dall'ASL, l'esame del caso può essere rinviato alla Commissione Mista Conciliativa (CMC), che svolge una funzione di intermediario tra Azienda e Soggetto.
Le questioni che possono essere oggetto di valutazione riguardano gli atti ed i comportamenti che neghino o limitino la dignità del cittadino e la fruibilità delle prestazioni sanitarie che incidano sulla qualità del servizio. In particolare la CMC espleta le seguenti funzioni:
Non rientrano nella competenza della CMC le evidenze che comportano valutazioni di carattere tecnico-professionale relative agli interventi sanitari e connesse a richieste di risarcimento danni.
La CMC risulta composta da:
La CMC si pronuncia, acquisiti gli elementi necessari, in caso contrario, può avvalersi della consulenza degli Ordini e Collegi Professionali.
La CMC decide entro il termine massimo di 60 giorni.
Le decisioni sono redatte da chi ha presieduto la CMC.
Il parere della CMC, se fatto proprio dal Direttore Generale, viene comunicato dal medesimo al soggetto interessato.
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