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STRUTTURA COMPLESSA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Direttore: dott. Biagio Calò
ITER/PROCEDURA
SPOSTAMENTO A MANSIONI NON A RISCHIO o ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (art. 6 comma 1 D.Lgs. 151/2001) - (artt. 7 e 17 D.Lgs. 151/2001)
Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che il Datore di lavoro valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici (art.11).
Qualora i risultati di tale valutazione rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro individua ed adotta le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata (variazioni dell'orario di lavoro, variazioni delle condizioni di lavoro, cambio mansione, ecc.) (art.12)
Nel caso in cui, per motivi organizzativi o produttivi, questo non sia possibile il datore di lavoro provvede ad inoltrare direttamente l'istanza di astensione anticipata dal lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio (art.12, art.7 comma 6)
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia informato la lavoratrice sulle procedure da seguire in caso di gravidanza o non abbia adottato le misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio, la lavoratrice può rivolgersi al Servizio scrivente, per attivare la procedura.
Chi effettua la domanda:
Cosa presentare:
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